Corte di Cassazione (16958/2021) – Nell'alveo dei pagamenti inefficaci ex art. 44 L. Fall. rientrano anche i pagamenti relativi a debiti di imposta o contributivi operati dal fallito in favore dell'erario dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 09/07/2021 - 11:26
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 16 giugno 2021, n. 16958 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Salvo Leuzzi.
Fallimento – Debiti tributari – Ritenute d'acconto operate sulle dei lavoratori – Pagamento eseguito all'erario – Operazione effettuata dal fallito a dichiarazione di fallimento avvenuta – Inefficacia ex art. 44 L.F. - Somme rientranti nel patrimonio spossessato.
Data di riferimento:
16/06/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]