Tribunale di Torino – Le “azioni di classe” proposte dal Codacons nei confronti di un soggetto fallito devono considerarsi inammissibili o improcedibili in quanto l'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 non prevede alcuna deroga all'art. 52 L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 22/07/2022 - 07:27Tribunale di Torino, Sez. I civ. - Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 05 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Ratti, Rel. Edoardo Di Capua, Giud. Enrico Astuni.
Azioni di classe – Proposizione ante fallimento o in corso di procedura - Inammissibilità o improcedibilità delle domande – Fondamento.
Data di riferimento:
05/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]