Art. 151 - Concorso dei creditori., Art. 369 - Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Tribunale di Ancona – La disciplina dell'art. 41 del TUB in tema di possibile inizio o prosecuzione di azioni esecutive su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari non trova applicazione nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 22 giugno 2023 (data della pronuncia) – G.E. Giuliana Filippello.

Liquidazione giudiziale – Credito fondiario - Disciplina ex art. 41 TUB in tema di fallimento – Inapplicabiltà alla liquidazione giudiziale – Fondamento.

Data di riferimento: 
22/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]