Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Art. 62. - Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto.

Corte di Cassazione (26898/2024) – Fallimento: presupposto di opponibilità alla procedura concorsuale di crediti tributari accertati anteriormente ma notificati, in particolare al curatore, solo nel corso della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 16 ottobre 2024, n. 26898 – Pres. Lucio Luciotti, Rel. Giacomo Maria Nonno.

Fallimento – Crediti tributari anteriormente accertati e iscritti a ruolo – Notifica della cartella di pagamento avvenuta in corso di procedura – Effettuazione solo nei confronti del curatore – Legittimità - Validità ai fini della possibile ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
16/10/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]