Art. 140 - Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti., Art. 41. - Funzioni del comitato.

Tribunale di Udine - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori

Tribunale di Udine, 30 settembre 2006 - G.D. dott. Gianfranco Pellizzoni.

Sussistono i presupposti dell'urgenza e dell'impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori di cui all'art. 41, 4° co. L.F., con conseguente potere di provvedere da parte del giudice delegato, nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori, in vece dell'autorizzazione richiestagli dal curatore, ha a sua volta richiesto un parere legale onde evitare contestazioni.

Data di riferimento: 
30/09/2006
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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