Tribunale di Messina - Fallimento e liquidazione di beni immobili ipotecati: la prevalenza nell'assegnazione del ricavato che l'art. 111 bis, comma 2, L.F. riconosce ai creditori garantiti non si estende ai frutti da tali beni prodotti.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 21/08/2021 - 07:25Tribunale di Messina, Sez. II civ. - Ufficio Fallimenti, 12 aprile 2021 (data del provvedimento) – Giudice delegato Daniele Carlo Madia.
Fallimento – Piano di riparto – Frutti prodotti da beni immobili ipotecato - Prevalenza da riconoscersi ai titolari di crediti prededucibili - Art. 111 bis, secondo comma, L.F. - Priorità da riconoscersi ai creditori garantiti – Inapplicabilità - Liquidazione dei beni su cui insiste la garanzia – Criterio valido in quella sola ipotesi.
Data di riferimento:
12/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]