Art. 132 - Integrazione dei poteri del curatore., concordato preventivo

Corte di Cassazione (37047/2023) – Devono ritenersi vincolanti le promesse di pagamento e/o le ricognizioni di debito fatte dal liquidatore al legale della procedura nella fase esecutiva di un concordato preventivo con cessione dei beni omologato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2022, n. 37047 – Pres. Massimo Ferro, rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo con liquidazione dei beni – Omologazione – Controversia concernente beni o crediti ceduti alla procedura – Legittimazione attiva e passiva del liquidatore nominato - Incarico di assistenza in causa conferito ad un legale nell'interesse di creditori – Esito satisfattivo della controversia - Carattere vincolante della promessa di pagamento (ricognizione di debito) fatta dal liquidatore.

Data di riferimento: 
19/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Novara - Concordato preventivo: fattibilità del piano e relazione del professionista.

Tribunale di Novara, 26 aprile 2010 - Pres. Quatraro - Est. Felice.Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Relazione del Professionista - Contenuto della relazione - Oggetto della valutazione compiuta dal professionista.

Concordato preventivo - Professionista deputato a redigere la relazione attestativa - Oggetto dell'attività - Dati aziendali e valori di stima - Valutazione del merito dell'attività precedente dell'imprenditore in crisi - Esclusione.

Data di riferimento: 
26/04/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]