Art. 120 - Annullamento del concordato., Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale di Busto Arsizio – Non costituisce motivo valido per addivenire alla risoluzione di un concordato preventivo il mero ritardo nel pagamento di un credito, se risulti idoneo a consentirne l'adempimento.

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 08 ottobre 2019 - Pres. Marco Giovanni Lualdi, Rel. Nicolò Grimaudo, Giud. Sabrina Passafiume.

Concordato preventivo - Tempistica prevista dal piano - Ritardo nella soddisfazione di un particolare pagamento - Prospettiva che risulti idoneo a consentirne l'adempimento -  Circostanza attestata dal liquidatore giudiziale - Mancato rispetto del termine - Ipotesi specifica -  Creditore interessato a quel pagamento -  Istanza di risoluzione - Inaccoglibilità.

Data di riferimento: 
08/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]