Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo: tipologia di spese che possono imputarsi alla massa immobiliare. Non necessità che i crediti ipotecari degradati siano soddisfatti nella stessa percentuale di quelli chirografari ab origine.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 02/11/2021 - 08:44Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., fallimentare e delle esec. immobiliari, 31 marzo 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Maria Magrì, Giud. Bruno Gian Pio Conca.
Concordato preventivo– Creditore ipotecario – Spese prededucibili – Tipologia di cui deve farsi carico – Sole spese riconducibili a un suo interesse – Fondamento.
Data di riferimento:
31/03/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]