Art. 108 - Ammissione provvisoria dei crediti contestati., Tribunale di Roma

Tribunale di Roma – Concordato preventivo: le eventuali contestazioni circa l'esclusione dal voto devono essere sollevate in sede di adunanza dei creditori o, se influente sul calcolo delle maggioranze, in sede di omologazione.

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 16 marzo 2022 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Angela Coluccio. Giud. Daniela Cavaliere.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Contestazioni in merito all'ammontare dei crediti e al riconoscimento di prelazioni – Sede in cui vanno sollevate - Crediti contestati – Giudice delegato - Facoltà di ammissione ai fini del voto – Decisione che non pregiudica le decisioni definitive nel merito.

Data di riferimento: 
16/03/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]