Art. 92 - Commissario giudiziale., Art. 168. - Effetti della presentazione del ricorso.

Corte di Cassazione (20762/2021) – Anche dopo che la procedura di concordato preventivo si sia estinta, spetta al tribunale che ne era investito decidere del compenso spettante al commissario giudiziale.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2021, n. 20762 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.  

Procedura di concordato preventivo – Estinzione per rinuncia alla domanda da parte del ricorrente – Liquidazione del compenso al commissario giudiziale - Competenza del tribunale già investito della procedura – Fondamento.

Data di riferimento: 
20/07/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]