concordato fallimentare, Art. 42. - Beni del fallito.

Corte di Cassazione (13762/2017) – Fallimento: posizione del curatore che agisca in giudizio per recuperare un credito del fallito ed, in caso di concordato fallimentare, dell’assuntore che prosegua o intraprenda quell’azione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13762 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Curatore – Iniziativa processuale – Recupero di somme spettanti al fallito – Posizione di terzo – Esclusione – Art. 2704 c.c. – Inapplicabilità.

Fallimento – Chiusura per concordato fallimentare – Posizione dell’assuntore – Analogia con quella del curatore – Opponibilità.  

Data di riferimento: 
31/05/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]