Tribunale di Udine - Rigetto dll'istanza di fallimento - Spese processuali - Profili istruttorii.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 07/05/2008 - 16:04Tribunale di Udine, 11 aprile 2008, Est. dott. Gianfranco pellizzoni
Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, atteso che la stessa, prima di promuovere la procedura concorsuale, aveva esperito un'esecuzione mobiliare che aveva dato esito negativo e inviato vari solleciti, con la conseguente legittimità del ricorso all'istanza di fallimento in presenza di tali risultanze, a nulla rilevando la modesta entità del credito vantato.
Data di riferimento:
11/04/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]