Art. 43 - Rinuncia alla domanda., Art. 170 - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia.

Corte di Cassazione (17962/2024) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: il credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura minore, se non si sia aperta, non è prededucibile.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2024, n. 17962 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo - Professionista incaricato per l'accesso – Mancata ammissione alla procedura – Successivo e consecutivo fallimento – Credito del professionista che ha assistito il debitore – Non prededucibilità.

Data di riferimento: 
01/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bergamo – Non può ritenersi sussista consecuzione nel caso il debitore proponga una seconda domanda di concordato con riserva dopo aver rinunciato alla prima, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'ipotesi di abuso del diritto.

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 13 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Luca Fuzio, Giud. Angela Randazzo.

Concordato preventivo con riserva – Debitore – Rinuncia espressa alla domanda come presentata – Proposizione di una nuova identica domanda - Consecuzione tra procedure concorsuali – Insussistenza – Ipotesi di abuso del diritto - Inammissibilità della successiva domanda – Diversa ipotesi - Prima domanda dichiarata inammissibile – Consecutività tra procedure – Possibile riconoscimento.

Data di riferimento: 
13/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]