Art. 39 - Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza., inefficacia

Corte di Cassazione (8996/2021) – Rinuncia ad una domanda di concordato preventivo ad ammissione non ancora avvenuta e successiva dichiarazione di fallimento: disciplina da applicarsi in tema di inefficacia di precedenti ipoteche giudiziali.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8996 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.

Concordato preventivo – Rinuncia alla domanda ad ammissione non ancora avvenuta –  Successiva dichiarazione di fallimento – Ipoteche giudiziali  - Pubblicazione del ricorso - Iscrizione nei novanta giorni precedenti –  Inefficacia nei confronti dei creditori  anteriori – Inapplicabilità dell'art. 168, terzo comma, L.F. - Consecuzione tra procedure - Eventuale revocabilità.

Data di riferimento: 
31/03/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]