Corte di Cassazione (3218/17) – Imprededucibilità del credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo in caso di revoca del concordato per atti di frode a questi noti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 17/05/2017 - 10:51Cassazione civile, sez. VI, 07 Febbraio 2017, n. 3218. Est. Lamorgese.
Fallimento - Accertamento del passivo - Credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo - Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista – Esclusione della prededucibilità del credito.
Data di riferimento:
07/02/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]