Tribunale di Treviso – Il credito del Fondo di garanzia PMI nei confronti della società beneficiaria di un finanziamento è privilegiato solo se sorto dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis comma 3 D. L. 3/2015.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 18/02/2019 - 15:34Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 11 dicembre 2018 – Pres. Rel. Antonello Fabbro, Giud. Alessandro Girardi e Alessandro Bagnoli.
Società beneficiaria di un finanziamento - Inadempimento – Mancata restituzione – Dichiarazione di fallimento - Banca finanziatrice – Escussione della garanzia – Fondo di garanzia PMI – Liquidazione – Diritto di regresso - Acquisizione – Credito sorto ante art. 8 bis comma 3 D. L. 3/2015 – Stato passivo - Natura privilegiata – Esclusione.