Tribunale di Lecce – Sovraindebitamento e piano del consumatore: il creditore che allorché ha concesso al consumatore un ulteriore finanziamento non ha valutato il rischio creditizio non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 15/07/2021 - 09:09Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, 04 maggio 2021 – Pres. Est. Alessandro Silvestrini, Giud. Paolo Moroni e Pietro Errede.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Creditore – Proposizione di opposizione o reclamo – Inammissibilità per violazione dell'art. 124-bis del T.U.B. - Mancata valutazione quale finanziatore del rischio creditizio.
Data di riferimento:
04/05/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]