Tribunale di Lucca – Inammissibilità di una domanda di concordato con continuità indiretta che sia volta ad avvantaggiare, aggirando la previsione di cui all'art. 163 bis L.F., il soggetto che si sia già offerto di acquistare l'azienda del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/01/2021 - 10:23Tribunale di Lucca, Sez. Fallimentare, 05 gennaio 2021 – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.
Concordato preventivo con continuità indiretta - Domanda di accesso – Contratti aventi finalità di aggirare l’art.163 bis L.F. - Stipulazione già avvenuta – Impossibilità di disporre l'apertura di una “vera” gara tra offerenti – Inammissibilità della proposta - Eventuale dichiarazione di fallimento.
Data di riferimento:
05/01/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]