Art. 185. - Esecuzione del concordato., consecuzione procedure

Corte di Cassazione – Sezioni Unite (4696/2022) – Concordato preventivo omologato: il debitore che nella fase esecutiva si dimostri inadempiente può essere dichiarato fallito a prescindere dalla risoluzione del concordato minore.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Giacomo Maria Stalla.

Concordato preventivo omologato - Accesso del debitore alla fase puramente esecutiva – Insolvenza nel pagamento dei debiti concordatari – Riscontro evidente – Possibile dichiarazione di fallimento – Necessità della preventiva risoluzione della procedura minore – Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]