Tribunale di Parma -Non può essere considerata fattibile una proposta di concordato se le aspettative del debitore di ottenimento di un attivo idoneo alla risoluzione della crisi ed al almeno parziale pagamento dei creditori non risultano verificabili.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 19/07/2021 - 17:31Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 07 maggio 2021 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Marco Vittoria.
Proposta di concordato preventivo – Previsione - Esito dei giudizi in corso – Conseguimento di buona parte dell'attivo - Produzione documentale – Presupposto di ammissibilità – Ragionevolezza delle aspettative del debitore – Necessità per il tribunale di poterla verificare.
Data di riferimento:
07/05/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]