Art. 119. - Decreto di chiusura., Tribunale di Rimini

Tribunale di Rimini – Presupposto perché possa risultare sussitente il requisito oggettivo richiesto dall'art. 142 L.F. per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione. Debiti da considerarsi esclusi.

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 21 marzo 2019 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.

Fallimento – Chiusura – Fallito - Domanda di esdebitazione –  Presupposti per l'accoglimento – Condizioni soggettive  e oggettive – Ricorrenza - Requisito oggettivo – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Art. 142, secondo comma, L.F. – Interpretazione da privilegiarsi -   Debiti da escludere dalla liberazione.

Data di riferimento: 
21/03/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]