Tribunale di Rimini – Presupposto perché possa risultare sussitente il requisito oggettivo richiesto dall'art. 142 L.F. per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione. Debiti da considerarsi esclusi.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 10/04/2019 - 09:38Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 21 marzo 2019 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.
Fallimento – Chiusura – Fallito - Domanda di esdebitazione – Presupposti per l'accoglimento – Condizioni soggettive e oggettive – Ricorrenza - Requisito oggettivo – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Art. 142, secondo comma, L.F. – Interpretazione da privilegiarsi - Debiti da escludere dalla liberazione.
Data di riferimento:
21/03/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]