Art. 104. - Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito., curatore

Tribunale di Milano - Smaltimento di rifiuti: il curatore di regola non è responsabile dello smaltimento dei rifiuti né destinatario degli obblighi ripristinatori di cui all’art. 192, comma 3, TUA.

Tribunale di Milano, 08 Giugno 2017. Rel. Filippo D'Aquino.

Smaltimento di rifiuti – Responsabilità del curatore del fallimento – Esclusione – Obblighi del curatore di ripristino di cui all’art. 192, comma 3, TUA. – Esclusione

Data di riferimento: 
08/06/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste – Insussistenza dell’obbligo del curatore fallimentare di rimuovere i rifiuti dell’azienda fallita.

T.A.R. Trieste, 31 ottobre 2012, n. 385 – Pres. Zuballi, Est. Settesoldi.

Fallimento – Ordine di rimozione dei rifiuti dell’azienda fallita – Curatore fallimentare – Obbligo di rimozione dei rifiuti – Insussistenza – Configurabilità dell’obbligo esclusivamente nell’ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa.

Data di riferimento: 
18/04/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]