Liquidazione dell'attivo

Corte di Cassazione (14083 /2004) – E’ compatibile con la vendita affidata al liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni ex art. 182 L.F. l’esercizio del diritto di prelazione in precedenza attribuito dal debitore ad un terzo.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 27 luglio 2004, n. 14083 – Pres. Raffaele Corona, Rel. Vincenzo Proto.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Vendita affidata ad un liquidatore – Esercizio del diritto di prelazione – Diritto riconosciuto a terzi da parte del debitore – Anteriorità rispetto l’ammissione alla procedura – Fase esecutiva del concordato - Esercizio di quel diritto – Esperibilità – Motivi che la giustificano.

Data di riferimento: 
27/07/2004
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Legge n. 132 del 2015 - Conversione in legge del d.l. 83 del 2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Testo coordinato del decreto-legge n. 83/2015.

Tavole sinottiche.

Circolare del 7.10.08 del Tribunale di Milano - Vendite immobiliari - Indicazioni operative ai curatori fallimentari.

Bartolomeo Quatraro - Roberto Fontana - Indicazioni operative ai curatori fallimentari riguardo alle modalita' di svolgimento delle vendite immobiliari nella procedure fallimentari dichiarate prima del 16/7/2008 e nelle procedure dichiarate successivamente per le vendite nell forme previste dall'art.107, comma 3, l.f.

(Circolare e testo di riferimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/)

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