Art. 56. - Compensazione in sede di fallimento., privilegi

Tribunale di Milano – Modalità con le quali il creditore del fallimento deve operare per avvalersi del diritto alla compensazione. Insinuazione al passivo in via privilegiata di un credito garantito da pegno omnibus: inopponibilità.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fall. Seconda civile, 30 luglio 2019 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Guendalina Pascale.

Compensazione in sede fallimentare – Creditori anche debitori - Modalità per renderla operativa – Deduzione in sede di insinuazione al passivo - Eccezione sollevata in sede di azione proposta dal curatore.

Data di riferimento: 
30/07/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Fallimento: preclusioni che conseguono all'ammissione di un credito allo stato passivo o alla deduzione di una compensazione che non risulti contestata.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 07 marzo 2018 – Giudice unico Filippo D'Aquino.

Fallimento – Stato passivo – Ammissione definitiva di un credito   - Efficacia preclusiva inter partes.

Data di riferimento: 
07/03/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]