Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari., rimesse in conto corrente

Tribunale di Milano - Concordato preventivo: istanza di scioglimento di contratti bancari e di restituzione delle somme incassate dalla banca in esecuzione di anticipazioni anteriormente accordate.

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare II civ., 02 marzo 2017 - Pres. Est. Alida Paluchowski.

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o sospensione di contratti in corso – Contratti bancari –  Pendenza – Prestazioni ineseguite da entrambe le parti – Presupposto necessario – Ipotesi escluse.

Data di riferimento: 
02/03/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]