Art. 52. - Concorso dei creditori., fondiario

Tribunale di Pesaro – Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’azione esecutiva privilegiata di cui all’41 del T.U.B..

Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini.

Fallimento - Istituto di credito fondiario – Procedura esecutiva individuale  - Possibile inizio o prosecuzione ex art. 41 del TUB – Assegnazione provvisoria di somme – Definitività – Onere dell’insinuazione al passivo – Somma ottenuta in eccesso – Obbligo della restituzione.

Liquidazione coatta amministrativa - Ente cooperativo - Privilegio fondiario ex art. 41 del TUB – Azioni esecutive individuali – Inizio o prosecuzione – Inammissibilità.

Data di riferimento: 
12/08/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Ammissione al passivo del diritto di ipoteca su un bene del fallito a garanzia del debito del terzo e stato passivo come unitario strumento di accertamento.

Tribunale di Udine, sez. II civ., 24 maggio 2013 – Pres. Bottan, Giud. est. Pellizzoni.

 

Stato passivo - Art. 52 l. fall. - Crediti - Diritti reali e personali - Ipoteche iscritte sui beni del fallito a garanzia di debiti di terzi.

 

Data di riferimento: 
24/05/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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