Tribunale di Pesaro – Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’azione esecutiva privilegiata di cui all’41 del T.U.B..
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 06/10/2016 - 16:42Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini.
Fallimento - Istituto di credito fondiario – Procedura esecutiva individuale - Possibile inizio o prosecuzione ex art. 41 del TUB – Assegnazione provvisoria di somme – Definitività – Onere dell’insinuazione al passivo – Somma ottenuta in eccesso – Obbligo della restituzione.
Liquidazione coatta amministrativa - Ente cooperativo - Privilegio fondiario ex art. 41 del TUB – Azioni esecutive individuali – Inizio o prosecuzione – Inammissibilità.
Data di riferimento:
12/08/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]