Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento., fondiario

Tribunale di Pesaro – Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’azione esecutiva privilegiata di cui all’41 del T.U.B..

Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini.

Fallimento - Istituto di credito fondiario – Procedura esecutiva individuale  - Possibile inizio o prosecuzione ex art. 41 del TUB – Assegnazione provvisoria di somme – Definitività – Onere dell’insinuazione al passivo – Somma ottenuta in eccesso – Obbligo della restituzione.

Liquidazione coatta amministrativa - Ente cooperativo - Privilegio fondiario ex art. 41 del TUB – Azioni esecutive individuali – Inizio o prosecuzione – Inammissibilità.

Data di riferimento: 
12/08/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]