Art. 35. - Integrazione dei poteri del curatore, Liquidazione dell'attivo

Tribunale di Roma –Fallimento: il giudice delegato ai sensi dell'art. 108, secondo comma, L.F. può disporre la cancellazione dei vincoli gravanti il bene trasferito anche in caso di vendita non effettuata tramite esecuzione coattiva.

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fall., 28 aprile 2022 – Pres. Fabio Miccio, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Barbara Perna.

Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Vendita attuata nelle forme contrattuali (subentro nel preliminare) – Giudice delegato – Pronuncia del provvedimento di cancellazione dei vincoli – Ammissibilità – Fondamento – Effetti che ne conseguono – Creditore ipotecario - Insinuazione al passivo in privilegio sul prezzo pagato.

Data di riferimento: 
28/04/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]