Corte di Cassazione (2153/2023) – Affinché la vendita di prodotti agricoli possa considerarsi attività connessa ai fini dell'esenzione da fallimento è necessario che l'imprenditore provi che concerne prevalentemente il frutto del suo lavoro.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 13/07/2023 - 21:40Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2023, n. 2153 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.
Imprenditore agricolo – Commercializzazione di prodotti suoi ma anche di terzi - Non manipolazione, trasformazione o valorizzazione di questi - Esenzione da fallimento quale attività da considerarsi connessa – Prevalenza della vendita di prodotti frutto del suo lavoro – Condizione necessaria – Prova posta a suo carico – Fondamento.