Tribunale di Arezzo – Concordato misto che preveda una quota minima di soddisfazione dei creditori: inammissibilità che, una volta raggiuntala, lo si possa considerare eseguito se sussistano beni di cui sia possibile la liquidazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/01/2019 - 15:24Tribunale di Arezzo, Sezione fallimentare, 11 settembre 2018 – Pres. Carlo Breggia, Rel. Antonio Picardi, Giud. Michela Grillo.
Concordato con continuità misto – Proposta – Creditori – Percentuale di soddisfazione - Previsione di un minimo – Omologazione – Fase esecutiva - Raggiungimento della quota prevista – Beni ceduti ai creditori - Non intervenuta liquidazione – Debitore - Chiusura della procedura – Istanza di declaratoria – Inammissibilità – Tribunale – Rigetto e nomina di un liquidatore giudiziale - Prosecuzione.
Data di riferimento:
11/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]