Tribunale di Chieti – Sovraindebitamento: laddove l'adempimento di una procedura di accordo di composizione omologata divenga impossibile per causa non imputabile al proponente è possibile convertirla in quella di liquidazione dei beni.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 25/03/2022 - 12:05Tribunale di Chieti, 22 febbraio 2022 (data della pronuncia) - Giud. Nicola Valletta.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione – Omologazione - Impossibilità dell'adempimento per cause non imputabili al proponente - Conversione dell’accordo in liquidazione del patrimonio - Art. 14 quater L. 3/2012 - Applicazione analogica al caso dell'inadempimento incolpevole – Ammissibilità – Fondamento - Assenza di ragioni ostative.
Data di riferimento:
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]