Tribunale di Busto Arsizio – Non costituisce motivo valido per addivenire alla risoluzione di un concordato preventivo il mero ritardo nel pagamento di un credito, se risulti idoneo a consentirne l'adempimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 18/11/2019 - 11:27Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 08 ottobre 2019 - Pres. Marco Giovanni Lualdi, Rel. Nicolò Grimaudo, Giud. Sabrina Passafiume.
Concordato preventivo - Tempistica prevista dal piano - Ritardo nella soddisfazione di un particolare pagamento - Prospettiva che risulti idoneo a consentirne l'adempimento - Circostanza attestata dal liquidatore giudiziale - Mancato rispetto del termine - Ipotesi specifica - Creditore interessato a quel pagamento - Istanza di risoluzione - Inaccoglibilità.
Data di riferimento:
08/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]