Tribunale di Monza – Concordato preventivo: principio di non modificabilità, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, del voto espresso nel corso dell’adunanza dei creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 12/09/2017 - 15:31Tribunale di Monza, Sez. III civ., 04 novembre 2016 – Giudice Delegato Giovanni Battista Nardecchia.
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Chiusura del verbale – Art. 178 L.F. modificato - Soli creditori che non hanno esercitato il diritto di voto – Possibile espressione del voto nei venti giorni successivi – Non modificabilità del voto precedente - Principio implicito – Lasso di tempo antecedente l’omologa – Sola possibile eccezione - Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano - Condizione necessaria.
Data di riferimento:
04/11/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]