Tribunale di Catania - Cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento nel caso in cui il curatore ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/10/2017 - 10:24Tribunale di Catania, 12 Agosto 2017. Est. Lucia De Bernardin.
Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f.–Comunicazione derelizione a soggetti diversi dai creditori – Ammissibilità.
Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f. –– Cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento – Consenso del curatore – Necessità - Costi a carico della massa – Esclusione.
Data di riferimento:
12/08/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]