Corte d’Appello di Venezia - Impedimento per i pubblico ministero a richiedere il fallimento ex art. 173 L.F. in caso di revoca da parte del debitore della domanda di concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/02/2015 - 16:42
Corte d’Appello di Venezia 10.12.2014 – Pres. Rossi – Est. Santoro
Concordato preventivo – Revoca della domanda - Venir meno di un presupposto necessario.
Concordato preventivo – Revoca della domanda – Accettazione del pubblico ministero e dei creditori – Non necessita.