A.Torino- Int. fin.-Danno da omessa informazione, nesso di causalità e presunzioni.
Inserito da Giulia Gabassi il Mar, 22/12/2009 - 17:17Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Nesso di causalità - Prova per presunzioni - Ammissibilità.
Il nesso di causalità tra inadempimento dell'intermediario ai propri doveri informativi ed il danno patito dal cliente può essere ritenuto sussistente anche sulla base di presunzioni, potendosi affermare che un investitore di normale prudenza non avrebbe dato corso ad un investimento particolarmente rischioso se fosse stato debitamente informato delle caratteristiche del medesimo. (fb) (riproduzione riservata)