curatore, Art. 254 - Doveri degli amministratori e dei liquidatori.

Tribunale di Vicenza – Il curatore in sede di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita è tenuto a far prevalere l'interesse pubblico rispetto a quanto richiesto dal codice deontologico.

Tribunale di Vicenza, Sez. II civ., 12 marzo 2020 – Pres. Marina Caparelli, Rel. Giovanni Genovese, Giud. Antonio Picardi.

Fallimento – Curatore – Relazione al giudice – Responsabilità del fallito – Ritenuta sussistenza – Indicazione – Calunnia - Limite da rispettare - Sostenibilità dell'accusa – Valutazione non richiesta.

Data di riferimento: 
12/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]