Corte di Cassazione (18320/2024) – Equiparabilità tra inizio della procedura fallimentare e cessazione dell'attività: possibilità per il curatore di ottenere il rimborso dei versamenti IVA effettuati in eccedenza dal fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 23/08/2024 - 10:05Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 04 luglio 2024, n. 18320 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Giacomo Maria Nonno.
Fallimento – Versamenti IVA effettuati anteriormente in eccedenza dal fallito – Presentazione da parte del curatore di una specifica dichiarazione per ottenerne il rimborso – Ammissibilità – Fondamento.
Data di riferimento:
04/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]