esercizio provvisorio, T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste

T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste – Insussistenza dell’obbligo del curatore fallimentare di rimuovere i rifiuti dell’azienda fallita.

T.A.R. Trieste, 31 ottobre 2012, n. 385 – Pres. Zuballi, Est. Settesoldi.

Fallimento – Ordine di rimozione dei rifiuti dell’azienda fallita – Curatore fallimentare – Obbligo di rimozione dei rifiuti – Insussistenza – Configurabilità dell’obbligo esclusivamente nell’ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa.

Data di riferimento: 
18/04/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]