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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA - NOTIFICA DEGLI ATTI TRA DIFENSORI A MEZZO FAX - VALIDITA'

Processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Validità.

E' valida la notifica della comparsa di risposta effettuata ai sensi degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 5/03 mediante invio dell'atto a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'attore nell'atto di citazione ove attestata dalla ricevuta di corretto inoltro del documento.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

Data di riferimento: 
09/05/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA

La notificazione effettuata mediante telefax, in assenza della normativa regolamentare generale, che deve disciplinare le caratteristiche dell'atto e le sue modalità di trasmissione, richiesta dalla legge , rende la notificazione inesistente "... in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura"

Data di riferimento: 
11/01/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA: NON CONFIGURABILITA'

Una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo fax", non sembra davvero possibile considerare "inesistente" - ovverosia del tutto difforme dal modello legale - una notificazione fatta proprio in quel modo.

Data di riferimento: 
21/12/2007
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica

Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.

Data di riferimento: 
02/06/2005
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]