Tribunale di Udine - Concordato preventivo - credito del professionista - imprededucibilità
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/10/2008 - 14:14Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi
Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi
Tribunale di Udine, 02 ottobre 2008 - dott. Gianfranco Pellizzoni
Non appare meritevole di accoglimento il reclamo avverso il progetto di ripartizione parziale nell'ipotesi in cui sia presumibile che il creditore tardivo non ancora ammesso, con il successivo riparto, possa ricevere quanto a lui sarebbe spettato nel precedente riparto parziale.
Tribunale di Udine, 12.08.2016 - Pres. rel. dott. Gianfranco Pellizzoni.
Anche le imprese sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono legittimate a presentare domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 3 e 195 l. fall..
Non è di ostacolo all'ammissione alla procedura la circostanza che la società cooperativa si trovi già in stato di liquidazione;
Poiché l'art. 15 della legge fallimentare consente l'adozione di provvedimenti cautelari di qualsiasi natura ( anche atipici), in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di società, appare anche possibile nominare un amministratore giudiziario delle società attraverso le quali, nell'imminenza del fallimento sono stati posti in essere una serie di atti volti a spogliare il patrimonio della società e dei soci in danno dei creditori.
Tribunale di Udine, 11.07.2008 - Mimma Grisafi rel.
La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non esaurisce gli obblighi dell'intermediario, che deve fornire al cliente tutte le informazioni utili affinché egli possa operare consapevolmente le sue scelte. In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del regolamento Consob, tali informazioni devono riguardare la natura, i rischi e le implicazioni delle specifiche operazioni che gli vengono richieste.
Tribunale di Udine, sentenza n. 904/2008 dd. 20.05/16.06.2008
G.I dott. Paolo Petoello
È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basata su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 preleggi), come tale inidoneo a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
Tribunale di Udine, 6.6.2008 - Pres. est. Gianfranco Pellizzoni.
Poiché il procedimento di riabilitazione é stato definitivamente abolito anche per le procedure pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare e non vi é comunque alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimento di una tale pronunzia, la domanda di riabilitazione va respinta in quanto inammissibile.