Trib. di Modena- L’investitore in buona fede non deve restituire le cedole percepite.
Inserito da Giulia Gabassi il Gio, 03/09/2009 - 14:12Tribunale di Modena, 15 giugno 2009 - Pres. Eleonora De Marco - Est. Pasquariello.
Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti
Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto per mancanza di forma scritta - Conseguenze.
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'acquisto di obbligazioni - Buona fede dell'investitore - Obbligo di restituzione delle cedole - Insussistenza.
Data di riferimento:
15/06/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]