App. Palermo- Int. f.- Doveri informativi dell'intermediario e indicazione specifica delle singole ragioni di inadeguatezza.
Inserito da Giulia Gabassi il Ven, 19/04/2013 - 10:22Appello Palermo, 15 marzo 2013 - Pres. Marino - Est. Di Pisa.
Onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado - Riproposizione per la prima volta in sede di udienza di precisazione conclusioni - Decadenza - Non sussiste.
Contratti di investimento - Art. 29, reg. Consob n. 11522/2008 - Criteri per la valutazione dell'adeguatezza e requisiti di forma della relativa clausola.
Obblighi informativi dell'intermediario - Estensione, in ragione della operatività pregressa - Rilevanza di precedenti operazioni speculative - Non sussiste.