revoca del fallimento, Art. 25. - Poteri del giudice delegato.

Corte di Cassazione (12057/2019) – Non è nulla, se la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione, la sentenza di fallimento anche se uno dei componenti il collegio giudicante aveva un obbligo di astensione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ. , 08 maggio 2019, n. 12057 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Dichiarazione di fallimento – Giudice delegato che ha autorizzato il ricorso – Partecipazione alla camera di consiglio – Incompatibilità –  Mancata astensione – Nullità della sentenza – Esclusione – Onere della parte interessata di proporre istanza di ricusazione.

Data di riferimento: 
08/05/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]