Tribunale di Como – Concordato semplificato e differenze rispetto al concordato preventivo: mancanza in particolare di soglie minime di soddisfazione dei creditori. Necessario rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/01/2023 - 16:06Tribunale Ordinario di Como, Sez. I civ. Fallimentare, 27 ottobre 2022 – Pres. Paola Parlati, Rel. Giorgio Previte, Giud. Marco Mancini.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - Differenze con il concordato preventivo, in particolare liquidatorio – Approvazione da parte del ceto creditorio - Previsione dell'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano - Soglie minime di soddisfazione dei creditori – Presupposti mancanti.
Data di riferimento:
27/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]