Corte di Cassazione (24157/2020) – Decreto ingiuntivo privo di esecutività: inopponibilità alla procedura fallimentare del soggetto ingiunto successivamente fallito, anche relativamente alle spese per l'ipoteca giudiziale.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 01/03/2021 - 14:37Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 ottobre 2020, n. 24157 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone. Per mancata opposizione
Stato passivo - Decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Fallimento del debitore ingiunto - Opponibilità allo stato passivo anche con riferimento alle spese per l' ipoteca giudiziale – Esclusione.