Art. 349 - Sostituzione dei termini fallimento e fallito., Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione.

Tribunale di Modena - Liquidazione controllata: il liquidatore ha il potere di ottenere l’improcedibilità/sospensione della procedura esecutiva anche per le esecuzioni dei creditori fondiari.

Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.

Liquidazione controllata – Esecuzione del creditore fondiario - Divieto di azioni esecutive – Applicabilità ex art. 270 comma 5 TUB – Conseguenze – Improcedibilità - Sospensione dell’esecuzione.

Data di riferimento: 
03/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]