Art. 341 - Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria., Art. 233. - Mercato di voto.

Tribunale di Benevento – Concordato preventivo: deve ritenersi consentito che il creditore che abbia già espresso il suo voto nel corso dell'adunanza, possa nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale modificarlo.

Tribunale di  Benevento, 05 dicembre 2018 - Pres. Michele  Monteleone,  Est. Michele  Cuoco

Concordato preventivo - Adunanza - Creditore che abbia espresso il suo voto nel corso della stessa - Successiva modifica della scelta operata -  Comportamento consentito entro i venti giorni dalla chiusura del verbale - Ragioni.

Data di riferimento: 
05/12/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Trento – Reato di "mercato del voto" e scelta coerente del legislatore di diversificazione della disciplina in ambito di concordato preventivo, rispetto a quella prevista in caso di concordato fallimentare.

Corte d'Appello di Trento, Sez. Penale, 18 luglio 2018 – Pres. Carmelo Sigillo, Cons. Patrizia Collino e Ettore Di Fazio.

Reato di mercato del voto – Disciplina prevista in caso di fallimento – Disciplina in caso di concordato preventivo – Soggetti punibili – Diversità -  Precisa scelta del legislatore – Possibile superamento in sede interpretativa - Inammissibilità.

Data di riferimento: 
18/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]