Art. 304 - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti., Art. 183 - Conto corrente, mandato, commissione.

Corte di Cassazione (27384/2023) – Liquidazione coatta amministrativa: l'ammissione a quella procedura non comporta la cessazione ipso iure del rapporto d'agenzia. Ipotesi di necessaria compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 26 settembre 2023, n. 27384 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Guglielmo Cinque

Liquidazione coatta amministrativa di società mandante – Cessazione automatica ipso iure del rapporto d'agenzia – Esclusione – Sospensione e possibile prosecuzione – Fondamento - Diritti che ne derivano a favore dell'agente quale mandatario – Indennità di preavviso – Sussistenza.

Data di riferimento: 
26/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]